STATUTO
APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 20/12/2008
Capo I - Natura e finalità
Art 1. Scopi
- 1. L'Associazione italiana cultura sport (d'ora in avanti AICS o
Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro che opera in
conformità con il decreto legislativo 460/97. (ex art.2)
- 2. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi
dell'Unione Europea, nel mondo. (ex art.1)
- 3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica
Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo, ai principi
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al nuovo
Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei diritti del
fanciullo, agli ideali del libero associazionismo. (ex art.1)
- 4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori
associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia
salvaguardata e garantita. (ex art.1)
- 5.E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo
dell'associazionismo, a tutti i livelli.
- 6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.
- 7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul
principio di partecipazione all'attività associativa da parte di
chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. (ex
art.2)
- 8.Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il
benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei
cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in
Italia. (ex art.1)
- 9. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna
a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei
giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque
svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle
attività di cui al capo II. (ex art.2).
- 10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in
particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate
dall'Associazione. (ex art.1)
Art. 2 Sede
L'Associazione ha sede in Roma, Via Barberini 68. (ex art.1)
Art.3 Durata
1. La durata dell'Associazione è illimitata. (ex art.1)
Art.4 Logo e Denominazione
1. Il logo AICS, regolarmente registrato, e la denominazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità
dell'associazione
2. Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie
strutture territoriali o dai soci collettivi affiliati, se da esse
regolarmente autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di
cui all'art. 85.
Art.5 Riconoscimenti
1. L'AICS, avendo quale fine istituzionale la promozione e
l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità
competitive, ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale
Ente di Promozione Sportiva. (ex art.1)
2. Svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e
delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Associate. (ex art.1)
3. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione
di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e
successive modificazioni, è sottoposta al controllo del CONI a norma
dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del CONI stesso.
4.L'AICS, in quanto opera in conformità a quanto previsto
dalla Legge 383/2000, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali come Associazione di promozione sociale, ed
è iscritta al n° 38 del registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale. (ex art.1)
5. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le
cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con
riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (GU 20 giugno 2001, n. 141)
l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art.
111, commi 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi DPR 22 dicembre1986 n. 917) per le Associazioni di
Promozione Sociale comprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma
lettera E della Legge 25-8-91 n. 287 le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'Interno. (ex art.4)
6. E' riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di
volontariato. (ex art.1)
7. E' riconosciuta dal Ministero della Solidarietà sociale per
l'attività a favore dei migranti.
8. E' iscritta nell'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile
Art.6 Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni.
1.L'AICS è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive
Internationale Du Travail - International Labour Sports
Confederation) e della FISpT (Fédération International
Sport pour Tous)organismi internazionali di sport per tutti
riconosciuti dal CIO.
2. E' convenzionata con il Ministero di Grazia e Giustizia per
iniziative di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento
sociale .
3. Può inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri
enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità
istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati,
direttamente o tramite proprie strutture operative. (ex art.4)
Capo II Attività
Art.7 Organizzazione delle attività
1.Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I,
l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo
II, organizza in particolare attività sportive e di promozione
sociale, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica,
al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità,
all'espressione della dignità della persona umana, alla
socializzazione.
2.Per l'organizzazione di tali attività, privilegia gli apporti che
si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.
Art.8 Attività sportive
1. L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di
sfruttamento, di violenza, d'alienazione.
2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena
affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i
livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce
incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
4. Con riferimento all'articolo 2 della nuova disciplina dei
rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione
promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie: (ex
art.3)
- a) attività motorio - sportive a carattere amatoriale, seppure con
modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute,
maturazione personale e sociale, di formazione fisico - sportiva e
di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente
attraverso "centri di formazione fisico -sportiva" per tutte le
fasce di età e categorie sociali;
- b) attività formative: corsi e altre iniziative a carattere
formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre
figure di operatori sportivi;
- c) attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine
e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e
tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla
diffusione della pratica sportiva.
- 5) L'attività sportiva dell'Associazione è di natura
dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
- 6) Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel
rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
- 7) In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I.
e gli enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione
ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche
attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le
Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate,
per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel
rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo
della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva".
(ex art.2)
L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive,
forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e
gli interventi pubblici in materia di sport. (ex art.3)
Art.9 -Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative,
Turistiche, Ambientali e del Tempo libero.
- 1. L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti
attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche,
ambientali e del tempo libero: (ex art.3)
- a) Promozione dell' associazionismo e del volontariato sociale in
tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle
azioni di solidarietà e di cittadinanza; (ex art.3)
- b) Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza
attiva;
- c) Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di
crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei
soggetti non profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le
generazioni;
- e) Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle
aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di
associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei
giovani;
- f) Assistenza; (ex art.3)
- g) Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone
diversamente abili;
- h) Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento
della loro cittadinanza;
- i) Formazione, educazione, istruzione; (ex art.3)
- j) Informazione e formazione dei propri soci;
- k) Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo
della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- l) Formazione professionale; (ex art.3)
- m) Comunicazione, informazione, editoria, emittenza
radiotelevisiva; (ex art.3)
- n) Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione
telematica;
- o) Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione,
musica, cinema, teatro e, più in generale, l' attività culturale in
tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; (ex
art.3)
- p) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;(ex
art.3)
- q) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela,
salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico
e ambientale;
- r) Protezione civile; (ex art.3)
- s) Turismo, turismo sociale turismo consapevole e turismo etico
come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra
le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale,
agriturismo; (ex art.3)
- t) Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u) Giochi, hobby, ricreazione; (ex art.3)
- v) Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo
critico, e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più
in generale, dei cittadini; (ex art.3)
- w) Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- x) Promozione di attività interculturali ed interetniche quali
occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture
diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y) Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia,
all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- z) Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari
opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche,
religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche
nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura
antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi
individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni
singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- aa) Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e
pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti;
- bb) Lotta alla pena di morte;
- cc) Affermazione della cultura della legalità;
Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e
regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle
legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella
europea. (ex art.3)
Art.10 - Gestione delle attività organizzate
- 1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza
finalità di lucro, le strutture territoriali dell'Associazione, gli
organi centrali e periferici e le strutture associative affiliate,
anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o
privati, possono: (ex art.4)
- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture
collegate le attività previste dallo Statuto; (ex art.4)
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e
gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti
pubblici. In particolare: (ex art.4)
- Ø strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica
sportiva e l'attività motoria in generale;
- Ø spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le
attività musicali;
- Ø strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
- Ø strutture di ristorazione, spacci interni per la
somministrazione di alimenti e bevande;
- Ø centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da
intrattenimento;
- Ø biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di
ricerca e studio. (ex art.4)
- c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione
e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di
volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti; (ex art.2)
- d) Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni,
Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione
sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di
associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi
e per la gestione diretta di determinati servizi. (ex art.4)
- e) Costituire centri servizi e patronati
- f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività
strettamente connesse ai propri fini;
- g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al
raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non
commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.
2) E' compito del Consiglio nazionale approvare i programmi annuali
di attività della struttura centrale.
3) I programmi di attività delle strutture territoriali sono
approvati dalle competenti assemblee.
Capo III Funzionamento
Art.11 Esercizio Sociale
- 1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. (ex art.21) Le strutture territoriali possono prevedere,
nei loro statuti, una diversa scansione temporale dell'esercizio
sociale.
- 2 Per ogni esercizio sociale è predisposto, per ciascuna struttura
territoriale, un rendiconto economico -finanziario e un bilancio
preventivo. (ex art.21).
- 3 Il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo
devono essere approvati dagli organi e nei termini previsti dal
presente statuto.
- 4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di
gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste. (ex art.21).
- 5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (ex
art.21).
Art.12 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- dal fondo di riserva. (ex art.22).
Art.13 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono
costituite:
- - dalle quote annuali di affiliazione dei circoli, delle società
sportive e dei centri polivalenti;
- - dalle quote annuali di tesseramento individuale;
- - dai proventi della gestione del patrimonio;
- - da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di
vario genere;
- - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- - dai contributi di Enti Pubblici e privati. (ex art.23).
Capo IV I soci
Art. 14 Adesioni all'AICS.
•1Chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e
le finalità.
•2 Pssono aderire all' AICS, divenendone soci, associazioni,
sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del
presente Statuto e dello statuto delle strutture territoriali cui
aderiscono.
- 3 Per aderire all'AICS, i soci devono versare le quote sociali
prescritte.
- 4 La quota sociale corrisposta dai soci rappresenta unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno economico
dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di
proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso
rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte.
- 5 Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni
altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate
dai Regolamenti.
- 6 All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello
nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e
complementari. (ex art.5)
- 7 Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su
specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale.
(ex art.5)
- 8 Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di
competenza dei rispettivi comitati.(ex art.5)
- 9 Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità
della loro adesione e disciplina la loro partecipazione ai congressi
dell'associazione
Art. 15 I Soci
•1.L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
•2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità
dell'associazione condividendone le attività e i progetti e
contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
•3. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente
e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.
- 4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né
limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
- 5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma
indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione (ex art.2)
Art. 16 Soci collettivi
•1.Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le
associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli
ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e
tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle
dell'AICS, abbiano sede legale e operativa sul territorio
dell'Unione europea o, se sportive dilettantistiche, sul territorio
italiano, e non abbiano scopo di lucro.
•2.Aderiscono all'AICS tramite le sue strutture territoriali, con un
rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello
Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui
aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni
dei suoi organi.(ex art.7)
Art. 17 Soci individuali
- 1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine
italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di
sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS
condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
- 2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici
di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che
partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità
il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
- 3. Aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con
un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto
dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale
e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti
dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi
Art. 18 Affiliazioni
- 1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci
collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione.
(ex art.7)
- 2. Hanno un proprio statuto, che deve essere in armonia con quello
nazionale e con quello della struttura territoriale cui aderiscono,
ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa,
finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. (ex
art.7)
- 3. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il
proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice
civile. (ex art.7)
- 4.Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di
adesione alla struttura territoriale competente che li vincola al
rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto.
- 5.Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del
certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera
nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il
rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati. (ex art.5)
- 6. Alla prima domanda di adesione deve essere allegato lo statuto
sociale. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente
comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce.
- 7. Le società ed associazioni sportive che aspirano al
riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del
CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite
come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità
a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così
come modificata dalla Legge 128/04. (ex art. 5 e 7)
- 8. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi
apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono
essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI,
salvo delega all' AICS. (ex art.7)
- 9. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono
inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale
del CONI n. 1273. (ex art.7)
- 10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che
aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di
comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni
con provvedimento n.1270 del 15 luglio 2004.
- 11. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che
aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente
alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
- 12. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con
l'accettazione della loro domanda da parte della struttura
territoriale competente.
- 13. L'accettazione della domanda di adesione é subordinata
all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia,
partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti
sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita
la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di
voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto
connesso alla democrazia associativa .
- 14.L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle
attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei
servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base
(circoli, associazioni sportive, società sportive, centri
polivalenti, soci collettivi in genere).
- 15.Dà inoltre diritto al socio collettivo, tramite il proprio
legale rappresentanti e/o i propri delegati, a partecipare ai
Congressi dell'Associazione, se in possesso degli altri requisiti
richiesti dallo Statuto.
- 16.L'affiliazione ha durata annuale. (ex art.7)
- 17.I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo
tramite il rinnovo dell'affiliazione.
- 18. Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità
di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo nonché ogni
altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non
espressamente previsto dal presente Statuto.
Art.19 Tesseramento
•1.I soci individuali aderiscono all'Associazione tramite un socio
collettivo, di norma con la presentazione di una domanda che li
vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente statuto.
2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni
sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, si
impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo
deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n.
1270 del 15 luglio 2004. (ex art.7)
•3.Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le
modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono
regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
•4.L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione
della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono.
- 5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata
all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti,
comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla
partecipazione alle attività dell'associazione. (ex art.7)
- 6. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di
usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base
(circoli, associazioni sportive, società sportive, centri
polivalenti, soci collettivi in genere). (ex art.7).
- 7. Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in
possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7)
- 8. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale. (ex art.7)
- 9. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo
tramite il rinnovo del tesseramento.
- 10. Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità
di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni
altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non
espressamente previsto dal presente Statuto.
Art. 20 Diritti dei soci
- 1. I soci collettivi hanno diritto:
- a. a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione
del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività da
essa promosse e alla vita associativa in genere, previo
l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse
comportano;
- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni
legate al rilascio del certificato di affiliazione.
- 2. Essi hanno inoltre diritto, tramite il loro legale
rappresentante e/o i loro soci individuali delegati:
- a. ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico
e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture
territoriali dell'Associazione;
- b. ad approvare e modificare gli statuti delle strutture
territoriali dell'Associazione;
- c. a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali
dell'Associazione;
- d. ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo delle strutture territoriali dell'Associazione, e a far
eleggere loro rappresentanti nelle stesse.
3. I soci individuali hanno diritto:
- a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle
attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e
dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni
legate al possesso della tessera sociale;
- c) ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico
e finanziario, o il bilancio consuntivo, del socio collettivo cui
aderiscono;
- d) ad approvare e modificare gli statuti del socio collettivo cui
aderiscono;
- e) a partecipare ai Congressi del socio collettivo cui aderiscono;
- f) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo del socio collettivo cui aderiscono.
- 4. Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante
del socio collettivo cui aderiscono e/o i soci individuali delegati
dal socio collettivo cui aderiscono, con le modalità previste dal
presente statuto:
- a) ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico
e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture
territoriali dell'Associazione;
- b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture
territoriali dell'Associazione;
- c) a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali
dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo delle strutture territoriali dell'Associazione.
- 5. Essi hanno anche diritto ad essere eletti negli organismi
statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture
centrali e territoriali dell'associazione.
- 6. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli
associati in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il
versamento delle quote associative.
- 7. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al
raggiungimento della maggiore età.
Art.21 Eleggibilità dei soci individuali
- 1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi
amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto
dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. (ex art.7)
- 2. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli
organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno
compiuto la maggiore età. (ex art.26)
- 3. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere
inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e
c) e comma 4 dello Statuto del Coni. (ex art.26)
- 4. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:
(ex art.26)
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per
reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a
pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad
un anno; (ex art.26)
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive
nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di
promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti; (ex art.26)
- c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva
a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le
naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. (ex art.26)
- 5) Sono altresì ineleggibili quanti abbiano promosso azioni
giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline
Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI
stesso. (ex art.26)
- 6) Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le
quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso
di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia. (ex
art.11).
- 7) Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi,
di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con
il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo
quanto previsto dal presente statuto per il Collegio dei Revisori
dei Conti, gli Organi di Giustizia e Garanzia e il Presidente
Onorario. (ex art.26)
- 8) Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi
debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento del Congresso, e devono essere sottoscritte da delegati
che rappresentino almeno il 25% degli aventi diritto al voto. (ex
art. 11)
- 9) Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità di
presentazione delle candidature dei soci individuali alle cariche
sociali, a qualsiasi livello, nonché ogni altro aspetto della
eleggibilità degli stessi a tali cariche che non sia espressamente
previsto dal presente Statuto.
- 10) Per quanto in materia non previsto dal presente Statuto e dal
Regolamento di cui all'art 85 sono valide le norme stabilite dal
Codice Civile, dalle leggi vigenti ed i principi emanati dal CONI.
(ex art.26)
Art.22 Doveri dei soci
1. Sia i soci collettivi sia i soci individuali
sono tenuti:
- a) a sostenere le finalità dell'Associazione; (ex art.7)
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli
organismi dirigenti; (ex art.7)
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte
nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;(ex
art.7)
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all'operato degli organismi di giustizia e garanzia
dell'associazione. (ex art.7)
Art.23 Recesso, decadenza, revoca ed esclusione delle
affiliazioni
1) I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:
- a)Per inattività durante l'ultimo anno sociale; (ex art.7)
- b) Per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- c)Per recesso o per scioglimento volontario; (ex art.7)
- d) Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del
regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo; (ex art.7)
- e)Per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione da parte dei
competenti organi dell'associazione;
- f) Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei
requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7) Costituiscono
condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute
modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le
norme di legge vigenti in materia.
- g)Per revoca dell'affiliazione o per radiazione a seguito di
sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna
dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme
dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi. (ex
art.7)
- 2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della
radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal
Regolamento di cui all'art.85.
- 3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto
assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono
stati a suo tempo autorizzati dalla struttura collettiva cui erano
affiliati ai sensi dell'art.4 comma 2 del presente statuto. (ex
art.7)
- 4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al
pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
(ex art.7)
- 5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati
cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti
all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono
passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per
l'inosservanza degli stessi. (ex art.7)
- 6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci
collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo
comune né pretendere la restituzione della quota o contributo
versato.(ex art.7)
Art.24 Recesso, decadenza e revoca ed esclusione dei
tesseramenti
1) I soci individuali cessano di essere tesserati per
l'associazione:
- a) Per dimissioni; (ex art.7)
- b) Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo
affiliato; (ex art.7)
- c) Per decesso; (ex art.7)
- d) Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del
regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo; (ex art.7)
- e) Per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte
dei competenti organi dell'associazione;
- f) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei
requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7)
- g) Per revoca della tessera sociale o per radiazione a seguito di
sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna
dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme
dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi; (ex
art.7)
- h) Per sospensione o espulsione. (ex art.7)
- i) Per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui
aderiscono.
- 2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della
radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal
Regolamento di cui all'art.85.
3. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci
individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo
comune né pretendere la restituzione della quota o contributo
versato. (ex art.7)
Capo V Procedimenti disciplinari, sanzioni e principi di
giustizia.
Art.25 Procedimenti disciplinari e sanzioni e nei confronti dei Soci
- 1) I soci che violano le norme del presente statuto e dei
regolamenti, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
- 2) Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento
dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono
di competenza degli organi di disciplina e garanzia, e possono dare
origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
- 3) Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività
sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e
possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da
tali organi.
- 4) I procedimenti che coinvolgono dirigenti nazionali, sono
promossi dal procuratore sociale, e si svolgono con le modalità
previste dall'apposito regolamento di cui all'art.85.
Art.26 Norme generali per l'amministrazione della giustizia
all'interno dell'associazione
- 1 I procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto
sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti
degli interessati all'eventuale provvedimento.
- 2 I provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a
seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il
diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del
processo.
- 3 Le modalità di avvio del procedimento, e il suo svolgimento,
sono disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'articolo 85 e
devono tenere inderogabilmente conto dei principi di cui al presente
articolo.
- 4 Deve essere sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio,
e il ricorso agli organi interni di garanzia e di giustizia o agli
organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.
- 5 I soci collettivi possono irrogare sanzioni ai propri soci
individuali, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre
strutture dell'associazione;
- 6 I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono
scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.
Art.27 Sanzioni nei confronti dei Soci per violazioni di
carattere associativo
- 1 Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di
incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, con
l'eccezione di quelli di carattere sportivo, disciplinati
dall'art.28 del presente statuto, i soci individuali e collettivi
possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo
determinato o espulsi, secondo la gravità del caso.
- 2 I provvedimenti di sospensione a tempo determinato ed espulsione
possono essere comminati soltanto dagli organi di disciplina e
garanzia previsti dal presente Statuto.
- 3 I provvedimenti di sospensione cautelare possono essere
comminati anche dagli organi direttivi nazionali, che solo in questa
veste assumono anche il ruolo di organi di disciplina.
- 4 Il provvedimento di sospensione cautelare emanato dalla
Direzione può avere una durata massima di tre mesi ed ha efficacia
per tutti i livelli dell'associazione.
Art.28 Sanzioni nei confronti dei Soci per violazioni di
carattere sportivo
- 1 Quando siano ravvisabili casi di violazione degli ordinamenti di
ciascuna disciplina sportiva praticata nell'Associazione, i soci
individuali e collettivi possono essere sospesi in via cautelativa o
a tempo determinato, secondo la gravità del caso.
- 2 I provvedimenti possono essere comminati soltanto dagli
organismi competenti di ciascuna disciplina sportiva.
- 3 Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere
sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla
legittimità dei provvedimenti e un organo che svolge a livello
nazionale il ruolo di procuratore sociale nel campo della giustizia
sportiva.
- 4 Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere
inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo
straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice della
decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove
successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto
tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto
senza loro colpa.
- 5 Per i soci individuali e collettivi che praticano attività
sportiva, è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Tribunale
nazionale di Arbitrato per lo sport, nei termini e nei limiti
stabiliti dall'art.12 Ter dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo
regolamento procedurale.
Art.29 Riabilitazione
- 1 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro
effetto della condanna. (ex art.18)
- 2 È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la
pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo ed il
sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.
(ex art.18)
- 3 Competente alla riabilitazione è il Collegio Nazionale dei
Garanti su istanza del socio interessato o del Procuratore Sociale.
(ex art.18)
Art.30 Grazia
- 1 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché
risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. (ex art.14)
- 2 Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima
che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento
definitivo. (ex art.14)
- 3Il procedimento è instaurato su istanza dell'interessato
o del Procuratore Sociale.
Art.31 Amnistia e indulto
- 1 La Direzione nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e
l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del
provvedimento. (ex art.13)
- 2 L'applicazione del provvedimento è richiesta dall'interessato o
dal Procuratore Sociale.
Art.32 Efficacia dei provvedimenti e controversie
- 1 Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda
di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo
Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni
effetto. (ex art.19)
- 2 I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e
definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei
confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente. (ex art.19)
- 3 Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie
di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata
nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che
non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. (ex
art.19)
- 4 La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi,
può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente. (ex
art.19)
- 5 Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso,
essere compiutamente motivato. (ex art.19)
- 6 La Direzione Nazionale entro 40 giorni dal ricevimento della
richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunziarsi sulla stessa,
dandone tempestiva comunicazione all'interessato. (ex art.19)
- 7 Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene
concessa. (ex art.19)
Art.33 Collegio Arbitrale
- 1 Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente
ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito
secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia
attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri
nella specifica competenza degli Organi disciplinari. (ex art.25)
- 2 Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti
sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di
conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- 3 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due
membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti,
provvedono alla designazione del Presidente. (ex art.25)
- 4 In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio
Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia
provveduto, è demandata al Procuratore Sociale. (ex art.25)
- 5 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato,
giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza
formalità di procedura. (ex art.25)
- 6 Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo
deve essere sottoscritto da tutti i componenti. (ex art.25)
- 7 E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si
dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i
componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non
ha potuto o voluto sottoscriverlo. (ex art.25)
- 8 Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del
Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel
lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla
sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della
Direzione Nazionale che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro
i successivi dieci giorni. (ex art.25)
Art.34 Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport
- 1 Al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in
materia di sport che contrappongono l'AICS alle società sportive e/o
ai loro tesserati, esse possono essere devolute, con pronuncia
definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport,
istituito presso il CONI a norma dell'art.12 ter del proprio
Statuto. (ex art.27)
- 2 Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione
e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera
n. 1303 del 3 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni, a
cui si rimanda. (ex art.27)
- 3 Il ricorso a tale procedura è ammissibile a condizione che siano
previamente esauriti i ricorsi interni all' Associazione o comunque
si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito
della giustizia associativa. (ex art.27)
- 4 La conciliazione non può essere inoltre richiesta da soggetti
nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare
inferiore a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e
delle controversie in materia di doping. (ex art.27)
- 5 Il tentativo di conciliazione presso il Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport è obbligatorio prima dell'instaurazione di un
procedimento arbitrale presso lo stesso Tribunale, al quale la
controversia può essere sottoposta qualora non sia stata raggiunta
la conciliazione. (ex art.27)
- 6 Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soci individuali e
collettivi per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali
nell'ambito dell'AICS. (ex art.27)
Art 35 Clausola compromissoria
- 1 I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia
associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente
statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
- 2 L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da
parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di
provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla
loro espulsione o radiazione. (ex art.19)
Capo VI Le strutture territoriali
Art 36 Strutture territoriali dell'associazione
- 1) L'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo
e del decentramento sul territorio. (ex art.8)
- 2) Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la
presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il
collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna
regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.
- 3) L'Associazione a livello territoriale si struttura in:
- § Comitati Provinciali;
- § Comitati Regionali;
- § Delegati territoriali, ricorrendo le condizioni di cui agli
articoli 38 e 40; (ex art.6)
- § Nel rispetto delle norme del presente articolo possono essere
inoltre costituiti comitati di livello zonale.
- 4) Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei
delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato,
hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono
con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. (ex art.8)
- 5) Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria
e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che
non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i
regolamenti di cui all'art. 85 (ex art.8)
- 6) Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato
quanto previsto dal presente statuto.
- 7) Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata
la modalità di funzionamento degli organi.
- 8) I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono
essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale. (ex
art.8)
- 9) Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute,
secondo le modalità e i tempi stabiliti dai loro statuti, a riunire
i loro organi deliberanti almeno due volte l'anno, a redigere i
verbali di tali riunioni e a trasmettere alla struttura centrale
copia dello statuto e dei regolamenti approvati e delle loro
modificazioni.
- 10) Sono tenute inoltre a rendicontare agli organi nazionali i
contributi a qualsiasi titolo provenienti dal CONI, e a trasmettere
loro i verbali dei rendiconti economici e finanziari approvati dai
competenti organi.
Art.37 Costituzione delle strutture territoriali
- 1 I Comitati provinciali, o il Delegato di cui all'articolo 38,
sono istituiti dalla Direzione nazionale AICS, e coincidono con il
territorio di ciascuna Provincia.
- 2 I Comitati zonali si costituiscono con delibera della Direzione
nazionale AICS, su proposta del Presidente del Comitato provinciale
di competenza, e coincidono con i territorio dei comuni indicati
nella delibera stessa.
- 3 I Comitati regionali, o il Delegato di cui all'articolo 40, sono
istituiti dalla Direzione nazionale AICS, e coincidono con il
territorio di ciascuna Regione.
Art.38 I Comitati Provinciali
- 1 L'insieme dei soci collettivi affiliati che hanno sede nel
territorio di una provincia, purché il numero delle società sportive
non sia inferiore a 3, costituisce il Comitato Provinciale. (ex
art.8)
- 2 Conformemente al punto 2 dei principi emanati dal CONI, in
presenza di un numero di società sportive inferiore a 3, nel
territorio della Provincia è istituita la figura del Delegato, per
coordinare l'attività delle associazioni presenti. (ex art.8)
- 3 I Comitati provinciali organizzano e gestiscono nel territorio
di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le
attività di livello provinciale previste dallo Statuto, anche in
collaborazione con le altre strutture territoriali
dell'Associazione. (ex art.4).
- 4 Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali e
regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie
dell'Associazione.
- 5 Concorrono alla definizione e alla verifica delle scelte attuate
dagli organismi nazionali.
- 6 Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi
istituzionali e della società civile sul territorio provinciale.
- 7 Ciascun Comitato provinciale può prevedere nel proprio statuto
l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in
aggiunta alla sede legale.
- 8 I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono
disciplinati dal regolamento provinciale.
Art 39 I Comitati Zonali
- 1 Ogni Comitato provinciale, al fine di una migliore presenza sul
territorio, può prevedere nel proprio statuto la costituzione di uno
o più Comitati zonali. (ex art.8)
- 2 I criteri di individuazione e di costituzione fermo restando
quanto previsto all'art.37, sono disciplinati dal regolamento del
Comitato Provinciale. (ex art.8).
- 3 Una volta costituito, il Comitato Zonale è autonomo ed ha le
stesse prerogative e gli stessi organi del Comitato Provinciale. (ex
art.8)
Art 40 I Comitati Regionali
•1 L'insieme dei soci collettivi affiliati ai Comitati
provinciali e zonali che hanno sede nel territorio di una regione,
purché il numero delle società sportive non sia inferiore a 3,
costituisce il Comitato Regionale. (ex art.9)
- 2 Conformemente al punto 2 dei principi emanati dal CONI, in
presenza di un numero di società sportive inferiore a 3, nel
territorio della Regione è istituita la figura del Delegato, per
coordinare l'attività delle associazioni presenti. (ex art.9)
- 3 I Comitati regionali organizzano e gestiscono nel territorio di
competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività
di livello regionale o interprovinciale previste dallo Statuto,
anche in collaborazione con le altre articolazioni territoriali
dell'Associazione. (ex art.4).
- 4 Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali di
attività e il raggiungimento delle finalità statutarie
dell'Associazione.
- 5 Gestiscono le iniziative nazionali di cui all'art. 10 del
presente Statuto su delega della Direzione Nazionale(ex art.9).
- 6 Coordinano l'iniziativa associativa dei comitati provinciali e
zonali.
- 7 Concorrono alla definizione e alla verifica delle scelte attuate
dagli organismi nazionali.
- 8 Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi
istituzionali e della società civile sul territorio regionale.
- 9 Ciascun Comitato regionale può prevedere nel proprio statuto
l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in
aggiunta alla sede legale.
- 10 I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono
disciplinati dal regolamento regionale.
Art 41 Commissariamento delle strutture territoriali
- 1 In presenza di una o più condizioni previste dal presente
articolo, i Comitati zonali, i Comitati Provinciali e i Comitati
Regionali, possono essere commissariati.
- 2 Il commissariamento delle strutture periferiche è deciso per:
- a) gravi e documentate inefficienze gestionali; (ex art.13)
- b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
(ex art.13)
- c) mancato funzionamento degli organi; (ex art.13)
- d) omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e
finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
- e) omessa approvazione e trasmissione dello Statuto nei termini
indicati dal regolamento di cui all'art. 85 ;
- f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o
contabile.
- 3 Il Commissariamento è deliberato dalla Direzione Nazionale,
autonomamente o su proposta dei Comitati Regionali o Provinciali
competenti per territorio. Le procedura da osservare sono
disciplinate dal Regolamento di cui all'art 85. (ex art.13)
- 4 Nella delibera sono indicati anche la durata del
commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli.
Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.
- 5 Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per
il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello
Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha
sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato
commissariato.
- 6 Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo
proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. (ex
art.13)
- 7 Entro tale termine deve essere convocato il Congresso
Straordinario della struttura commissariata. (ex art.13)
- 8 Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al
Collegio dei Garanti nazionale, che decide entro trenta giorni.
- 9 La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di
ricorso.
Capo VII Organi dell'Associazione. Elencazione, elezione,
norme comuni, decadenze, incompatibilità
Art.42 Organi nazionali e delle strutture territoriali
- 1 L'associazione nazionale, e ciascuna struttura territoriale, si
dotano degli organi previsti dal presente statuto.
- 2 Tutti gli organi dell'Associazione sono eletti dai rispettivi
Congressi o dagli altri organi previsti dal presente Statuto.
- 3 Tutti gli organi dell'Associazione hanno durata quadriennale.
- 4 Tutte le cariche, compresa quella del Presidente Onorario, hanno
durata quadriennale, e sono rinnovabili.
Art.43 Gli Organi provinciali
- 1. Sono Organi provinciali dell'Associazione :
- § Il Congresso Provinciale.
- § L'Assemblea Provinciale
- § Il Consiglio direttivo provinciale.
- § Il Presidente Provinciale.
- § Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili.
- § Il Collegio Provinciale dei Probiviri.(ex art.8)
- 2. I Comitati zonali si dotano degli stessi organi dei Comitati
provinciali
Art.44 Gli Organi regionali
- 1. Sono Organi regionali dell'Associazione :
- § Il Congresso Regionale.
- § L'Assemblea Regionale
- § Il Consiglio direttivo regionale.
- § Il Presidente Regionale.
- § Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili.
- § Il Collegio Regionale dei Probiviri.
- § Il Collegio Regionale dei Garanti. (ex art.9)
Art.45 Gli Organi nazionali
- 1. Sono Organi nazionali dell'Associazione :
- § Il Congresso Nazionale.
- § Il Consiglio Nazionale
- § La Direzione Nazionale.
- § Il Presidente dell'Associazione.
- § Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
- § Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- § Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- § Il Procuratore Sociale. (ex art.10)
Art.46 Elezione degli organi. Norme comuni ai Congressi
- 1 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi si tengono
secondo le norme approvate dal Consiglio nazionale con specifico
regolamento.
- 2 Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità
stabilite nel presente statuto.
- 3 I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai
supplenti risultanti dai verbali o da altri delegati rappresentanti
per de
Art.46 Elezione degli organi. Norme comuni ai Congressi
- 1 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi si tengono
secondo le norme approvate dal Consiglio nazionale con specifico
regolamento.
- 2 Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità
stabilite nel presente statuto.
- 3 I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai
supplenti risultanti dai verbali o da altri delegati rappresentanti
per delega. (ex art.11).
- 4 Nessun delegato potrà avere più di due deleghe compresa la sua.
- 5 Ai Congressi partecipano senza diritto di voto i membri uscenti
degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di
controllo, anche se non delegati. In tal caso, non hanno diritto di
voto.
- 6 Non possono partecipare ai Congressi, né votare negli stessi, i
soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito
inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli
organi disciplinari e di giustizia. (ex art.11).
- 7 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono
presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio
palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più
vicepresidenti.
- 8 Sia in via ordinaria sia straordinaria, nei Congressi, per la
validità degli stessi, è necessaria in prima convocazione la
presenza di almeno la metà dei delegati. (ex art.11)
- 9 In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il
numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice
Civile. (ex art. 8 e 11).
- 10 In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse
cariche sociali, si vota a scrutinio segreto. (ex art.11).
- 11 Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano
con controprova o per appello nominale. (ex art.11)
- 12 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati
presenti. (ex art.11).
- 13 I Congressi possono eleggere un Presidente Onorario con una
maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del
Presidente dell'associazione. La carica di Presidente Onorario non è
oggetto di candidatura. (ex art.11)
- 14 Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il
principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne
Art. 47 Norme comuni ai Consigli direttivi delle strutture
periferiche
- 1) I Consigli direttivi provinciali e regionali sono eletti dai
rispettivi Congressi e sono composti da soci individuali
dell'associazione. (ex art.8 e 9).
- 2) Sono insediati dai rispettivi presidenti, che li presiedono,
entro 20 giorni dalla loro elezione.
- 3) In via ordinaria, si riuniscono di norma ogni tre mesi
- 4) In via straordinaria, si riuniscono ogni qualvolta lo
richiedano al loro Presidente, che provvederà alla convocazione
entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri della competente
Assemblea, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso,o il
rispettivo Presidente.
- 5) Sia in via ordinaria sia straordinaria, sono convocati dal loro
Presidente. (ex art.8 e 9).
- 6) In seconda convocazione, le loro riunioni sono valide qualunque
sia il numero dei loro componenti presenti.
- 7) Attuano gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea.
- 8) Assegnano gli incarichi di lavoro.
- 9) Sottoscrivono i patti e le convenzioni di cui all'art.6 dello
Statuto, ognuno al rispettivo livello (ex art.8 e 9).
- 10) Eleggono al loro interno, su proposta del loro presidente, uno
o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, il più
anziano di età assume la qualifica di vicario.
- 11) Le modalità del loro funzionamento sono disciplinate dai
rispettivi regolamenti.
Art. 48 Norme comuni agli Organi di controllo
- 1. Sono organi di controllo i Collegi Provinciali, Regionali e
Nazionali dei Revisori Contabili.
- 2. Ciascun Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2
supplenti, scelti tra soggetti in possesso di provate capacità e
moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per
l'esercizio della funzione (ex art.8, 9 e 15).
- 3. Il Presidente di ciascun Collegio è eletto da ciascun Congresso
separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice
Civile. (ex art.8, 9 e 15).
- 4. I componenti dei Collegi possono anche essere non tesserati per
l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere
generale di cui al presente articolo. (ex art.8, 9 e 15).
- 5. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei
suoi componenti. (ex art.8, 9 e 15).
- 6. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta. (ex
art.8, 9 e 15).
- 7. Ciascun Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere
alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti
istituzionali. (ex art.8).
- 8. I membri di ciascun Collegio intervengono alle riunioni degli
organi deliberanti del rispettivo livello territoriale. (ex art.8, 9
e 15).
- 9.Per le sostituzioni e le decadenze dei membri dei Collegi si
rinvia al Codice Civile. (ex art.8, 9 e 15).
Art.49 Norme comuni agli Organi di garanzia e giurisdizione
interna
- 1 Sono organi di garanzia e giurisdizione interna i Collegi
Provinciali, Regionali e Nazionali dei Probiviri, i Collegi
Regionali e Nazionali dei Garanti, il Procuratore Sociale.
- 2 I Giudici sia a livello centrale, che territoriale devono essere
terzi ed imparziali. (ex art.16).
- 3 Possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per
l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di
oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della
funzione (ex art.16).
- 4 Ciascun Collegio è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al
presente articolo. (ex art.8, 9, 16 e 17).
- 5 Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di
due volte. (ex art.16).
- 6 Ciascun Collegio nomina al suo interno un presidente, all'atto
del suo insediamento.
- 7 Il quorum costitutivo di ciascun Collegio è pari alla
maggioranza dei suoi componenti.
- 8 Ciascun Collegio delibera a maggioranza dei voti, secondo le
procedure del regolamento di cui all'art. 85 del presente statuto
(ex art.8, 9, 16 e 17).
- 9 Le loro decisioni devono essere motivate e formulate per
scritto. (ex art.16).
- 10 Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive
ed impugnabili. (ex art.16).
Art. 50 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi
- 1 Chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto
di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi
nell'associazione (ex art.20).
- 2 La carica di componente degli Organi centrali è incompatibile
con qualsiasi altra carica elettiva centrale.
- 3 La carica di componente del Consiglio nazionale è incompatibile
con la carica di componente la Direzione nazionale. (ex art.20).
- 4 La carica di componente la Direzione Nazionale è incompatibile
con la carica di Presidente provinciale e di Presidente regionale, e
con la carica di membro degli Organi di garanzia e di controllo.
- 5 I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare
nei Congressi gli affiliati né direttamente, né per delega. (ex
art.13)
- 6 La carica di Presidente a livello nazionale è incompatibile con
qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente e con qualsiasi altra
carica elettiva sportiva nazionale in Federazioni Sportive
Nazionali, Enti di promozione Sportiva e Discipline Associate
riconosciute dal CONI (ex art.20)
- 7 I componenti degli organi di controllo non possono ricoprire
altri incarichi associativi all'interno della stessa struttura
territoriale o in altri organi di controllo dell'Associazione (ex
art.20).
- 8 La carica di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito
dell'Associazione. (ex art. 20).
- 9 Sono incompatibili, con qualsiasi altro incarico elettivo, a
qualsiasi livello territoriale, le funzioni di membro dei Collegi
Provinciale, Regionale e Nazionale degli Organi di Giustizia e
garanzia. (ex art.20).
- 10 La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la
carica di Presidente Regionale
- 11 Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità
previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le
cariche incompatibili. (ex art.20).
- 12 Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine
previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto
posteriormente. (ex art.20).
- 13 Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente
dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.
Art. 51 Norme comuni alle decadenze degli organi e dei loro
membri
- 1 Si ha decadenza del Consiglio Nazionale nei seguenti casi :
- a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi
componenti;
- b) compromessa funzionalità dell'organo
La funzionalità del Consiglio Nazionale è compromessa quando il
numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni
previste dall'articolo successivo, si è ridotto a meno della metà
del numero statutariamente previsto.
- 2 Si ha decadenza della Direzione Nazionale nei seguenti casi :
- a) impedimento definitivo del Presidente nazionale;
- b) dimissioni del Presidente nazionale;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la
Direzione nazionale;
- d) mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto
consuntivo;
- e) compromessa funzionalità dell'organo(ex art.18).
La funzionalità della Direzione Nazionale è compromessa quando il
numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni
previste dall'articolo successivo, si è ridotto a meno della metà
del numero statutariamente previsto.
- 3 Si ha decadenza del Presidente Nazionale nei seguenti casi :
- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la
Direzione nazionale;
- d) mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto
consuntivo(ex art.18).
- 4 Si ha decadenza da membro del Consiglio nazionale e della
Direzione nazionale nei seguenti casi:
- a) decadenza dell'organo in oggetto, per qualsiasi motivo;
- b) impedimento definitivo;
- c) dimissioni;
- d) perdita della qualifica di socio.
- 5 Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono
irrevocabili. (ex art.18)
- 6 Le dimissioni, quando non originano la decadenza degli organi,
possono essere revocate formalmente prima che l'organo destinatario
delle stesse non le dichiari accettate, o comunque , in caso di
mancata espressa accettazione, entro 30 giorni dal momento in cui
sono state presentate.
- 7 Le dimissioni devono essere presentate per scritto e sono
assunte al protocollo dell'Ente.
- 8 La decadenza del Presidente, della Direzione Nazionale, e del
Consiglio Nazionale non si estende agli organi di giustizia e
garanzia ed al collegio dei Revisori dei Conti, che restano in
carica a pieno titolo, sino alla celebrazione del congresso
straordinario. (ex art.18)
- 9 All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli
poteri di ordinaria amministrazione.
- 10 Le norme relative alla decadenza degli organi nazionali trovano
applicazione anche per gli organi regionali e provinciali. (ex
art.18)
Art. 52 Adempimenti da effettuare in conseguenza della
decadenza degli organi
- 1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del
Presidente nazionale, si avrà l'esercizio della funzione da parte
del Vice presidente nazionale vicario, che provvede entro 60 giorni
alla convocazione del Congresso straordinario, da celebrarsi negli
ulteriori 60 giorni successivi.(ex art.18).
- 2. Si ha inoltre la decadenza immediata della Direzione nazionale,
che resta in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria
amministrazione, sino alla celebrazione del Congresso straordinario
(ex art.18).
- 3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei
componenti della Direzione nazionale, si ha la decadenza immediata
della Direzione nazionale e del Presidente.
- 4. Il Presidente nazionale resta in regime di prorogatio per lo
svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione
del Congresso straordinario, alla cui convocazione provvede entro 60
giorni alla convocazione del Congresso straordinario, da celebrarsi
negli ulteriori 60 giorni successivi (ex art.18).
- 5. In caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei
componenti della Direzione nazionale, si ha la decadenza dei soli
membri della Direzione e il Presidente, che rimane in carica,
provvede alla convocazione del Congresso straordinario per il
rinnovo degli stessi.
- 6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio
Nazionale del conto consuntivo, il Presidente nazionale provvede
entro 60 giorni alla convocazione del Congresso straordinario, da
celebrarsi negli ulteriori 60 giorni successivi. (ex art.18).
- 7. Il Presidente nazionale e la Direzione Nazionale restano in
regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria
amministrazione, sino alla celebrazione del Congresso straordinario
(ex art.18).
- 8. In caso di decadenza del Consiglio nazionale o della Direzione
nazionale, a causa della loro compromessa funzionalità, il
Presidente nazionale provvede entro 60 giorni alla convocazione del
Congresso straordinario per la sola elezione dell'Organo la cui
funzionalità è stata compromessa, da celebrarsi entro novanta giorni
dall'evento che ne ha compromesso la funzionalità. (ex art.18).
- 9. Le norme relative agli adempimenti da effettuare in conseguenza
della decadenza degli organi nazionali trovano applicazione anche
per gli organi regionali e provinciali.
Art. 53 Norme comuni all'integrazione degli organi e al
subentro dei loro membri
- 1. Se le dimissioni o decadenze interessano un numero di membri
non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non
compromettono dunque la funzionalità dell'organo, esse non danno
luogo a decadenza dell'intero organo. (ex art.18).
- 2. In tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i
membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto. (ex
art.18).
- 3. Le procedure relative al subentro sono instaurate dal
Presidente dell'organo interessato.
- 4. Le norme relative al subentro dei membri degli organi
nazionali, trovano applicazione anche per gli organi regionali e
provinciali.
Capo VIII Organi Provinciali
Art. 54 Il Congresso provinciale
- 1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e
determina su tale livello territoriale l'applicazione degli
indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del
Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a
seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. (ex
art.8).
- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano
al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla
convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla
celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la maggioranza
dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi
diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e
aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo
Provinciale. (ex art.8).
- 4. Al Congresso provinciale partecipano con diritto di voto i
legali rappresentanti e i delegati di ciascun socio collettivo
affiliato, con le modalità previste dal presente statuto e dal
regolamento congressuale di cui all'articolo 85 (ex art.8)
- 5. Il numero di delegati da cui ogni socio collettivo ha diritto
di essere rappresentato, è disciplinato dall' articolo 55 del
presente Statuto.
- 6. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, ogni quattro
anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche
contestualmente (ex art.8)
- § Il Consiglio direttivo provinciale.
- § Il Presidente Provinciale.
- § Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili e il suo
Presidente.
- § Il Collegio Provinciale dei Probiviri.
- § I delegati al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale nel
numero previsto dal presente statuto (ex art.8)
- 7) Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il
Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea
provinciale. (ex art.8)
- 8) Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e
integrazioni, con le modalità previste nello statuto stesso. (ex
art.8)
Art 55 Determinazione del numero dei delegati partecipanti
al Congresso provinciale
- 1.Ai Congressi provinciali partecipa il legale rappresentante di
ogni socio collettivo affiliato.
- 2.Partecipano inoltre, come rappresentanti degli iscritti al socio
collettivo affiliato, i seguenti delegati:
- fino a 50 iscritti: solo il delegato di cui sopra
- da 51 a 100 iscritti: 1 delegato oltre a quello di cui sopra;
- da 101 a 200 iscritti: 2 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 201 a 300 iscritti: 3 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 301 a 500 iscritti: 4 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 501 a 1000 iscritti: 5 delegati oltre a quello di cui sopra;
- oltre mille iscritti: 5 delegati oltre a quello di cui sopra + un
ulteriore delegato ogni ulteriori 500 iscritti
- 3) Le modalità di conferimento della delega ai rappresentanti dei
soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati, e il
numero dei voti che ogni delegato apporta, sono disciplinati dal
regolamento di cui all'articolo 85.
Art 56 Determinazione del numero dei delegati dei Comitati
provinciali partecipanti al Congresso Regionale e
al Congresso Nazionale.
- 1. Ai Congressi regionale e nazionale partecipa quale delegato, in
rappresentanza di ogni Comitato provinciale, il legale
rappresentante del comitato provinciale stesso o, se da questi
delegato, il primo dei supplenti eletti dal Congresso Provinciale.
- 2. Partecipano inoltre, come rappresentanti dei soci collettivi
affiliati a quel Comitato, i seguenti delegati:
- fino a 150 circoli affiliati: solo il delegato di cui sopra
- da 151 a 250 circoli affiliati: 1 delegato oltre a quello di cui
sopra;
- da 251 a 350 circoli affiliati: 2 delegati oltre a quello di cui
sopra;
- oltre 350 circoli affiliati: 3 delegati oltre a quello di cui
sopra;
3. Partecipano infine, come rappresentanti dei soci individuali
tesserati a quel Comitato, i seguenti delegati
- fino a 15.000 iscritti: solo i delegati di cui sopra;
- da 15.001 a 30000 iscritti: 1 delegato oltre a quelli di cui
sopra;
- oltre 30.000 iscritti: 2 delegati oltre a quelli di cui sopra
4. Le modalità di conferimento della delega ai rappresentanti dei
soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati, e il
numero dei voti che ogni delegato apporta, sono disciplinati dal
regolamento congressuale di cui all'articolo 85.
Art. 57 L'Assemblea provinciale
- 1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi
affiliati, oltre che dal presidente e dal vice presidente
provinciale (ex art.8).
- 2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale. (ex
art.8,)
- 3. Gli statuti possono prevedere l'elezione di un presidente
dell'assemblea da parte dell'assemblea stessa.
- 4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi
dalla chiusura di ogni esercizio sociale. (ex art.8)
- 5. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano
al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea
entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa,
o il Presidente provinciale.
- 6. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile.
- 7. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto
prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.8)
- 8. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa,
i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito
inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli
organi disciplinari e di giustizia.
- 9. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico
finanziario consuntivo. (ex art.8)
- 10. Approva i programmi annuali di attività
- 11. Approva i regolamenti. (ex art.8)
- 12. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro
modifiche e integrazioni.
- 13. Le modalità del suo funzionamento sono disciplinate dal
regolamento provinciale (ex art.8)
Art. 58 Il Consiglio direttivo provinciale
- 1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali
dell'associazione ed è composto da 5 membri (fino a 30 soci
collettivi affiliati), da 7 membri (da 31 a 50 soci collettivi
affiliati); da 9 membri (da 51 a 100 soci collettivi affiliati), da
13 membri (da 101 a 200 soci collettivi affiliati), da 15 membri (da
201 a 300 soci collettivi affiliati), da 17 membri (da 301 a 400
soci collettivi affiliati), da 19 membri (oltre 400 soci collettivi
affiliati).
- 2. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la
consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo
stesso. (ex art.8).
- 3. Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del
territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
- 4. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali,
nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- 5. Approva le domande di affiliazione delle strutture di base. (ex
art.8).
- 6. Dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 38 del presente
statuto
- 7. Gli altri suoi poteri e funzioni sono quelli descritti all'art
47 dello Statuto
Art. 59 Il Presidente provinciale
- 1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali
dell'Associazione.
- 2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei
confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria
amministrazione. (ex art.8).
- 3. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale,
esercita i poteri di straordinaria amministrazione.(ex art.8).
- 4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice
Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più
anziano d'età assume la qualifica di vicario.
- 5. Predispone per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e
le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto
economico-finanziario consuntivo. (ex art.8).
•6. Assicura che la gestione economico finanziaria
dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio
preventivo, e i criteri approvati con i regolamento di cui
all'articolo 85
- 7. Se lo statuto provinciale lo prevede, può nominare un
segretario amministrativo, che assolve i compiti di cui ai due
precedenti comma.
- 8. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente
vicario,che ne assume tutti i poteri. (ex art.8).
Art. 60 Il Collegio provinciale dei Revisori Contabili
- 1. E' eletto dal Congresso provinciale ed è insediato dal
presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 48 al quale si rimanda per
composizione e funzionamento.
- 3. Predispone per l'Assemblea provinciale una relazione scritta
che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico
finanziario consuntivo annuali. (ex art.8).
- 4. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione
scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio. (ex art.8).
Art. 61 Il Collegio Provinciale dei Probiviri:
- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso
provinciale ed insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni
dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni
disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali
tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei
componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali e con
eccezione delle questioni disciplinari di competenza dei competenti
organismi sportivi. (ex art.8).
- 4. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che
dovessero insorgere tra il Comitato provinciale e i soci collettivi
affiliati.
- 5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio
regionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento
di cui all'articolo 85
Capo IX Organi Regionali
Art. 62 Il Congresso Regionale:
- 1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello regionale e
determina su tale livello territoriale l'applicazione degli
indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, , dal
Presidente Regionale a seguito di deliberazione del Consiglio
Direttivo Regionale. (ex art.9).
- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano
alla Direzione nazionale, che provvederà alla convocazione del
Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro
i successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
nella Regione aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri
del Direttivo Regionale, o la maggioranza dei membri dell'Assemblea
regionale . (ex art.9).
- 4. Si celebra secondo le norme previste dal regolamento
congressuale di cui all'art. 85 del presente statuto.
- 5. Al Congresso regionale partecipano con diritto di voto i
delegati eletti nei Congressi Provinciali secondo quanto previsto
dal presente statuto e dal regolamento congressuale di cui
all'articolo 85 (ex art.9)
- 6. Il Congresso regionale elegge democraticamente, ogni quattro
anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche
contestualmente (ex art.9)
- § Il Consiglio direttivo regionale.
- § Il Presidente regionale.
- § Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili e il suo
Presidente.
- § Il Collegio Regionale dei Probiviri.
- § Il Collegio Regionale dei Garanti
- 7. Verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario
consuntivo approvato dall'assemblea regionale. (ex art.9)
- 8. Approva lo Statuto Regionale e le sue modifiche e integrazioni,
con le modalità previste nello statuto stesso. (ex art.9)
Art. 63 L'Assemblea regionale
- 1. E' composta dai legali rappresentanti dei comitati provinciali
e zonali della regione, oltre che dal presidente e dal vice
presidente regionale (ex art.9).
- 2. E' convocata e presieduta dal Presidente regionale. (ex art.9,)
- 3. Gli statuti possono prevedere l'elezione di un presidente
dell'assemblea da parte dell'assemblea stessa.
- 4. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30
aprile e il 30 novembre e comunque entro 4 mesi dalla chiusura di
ogni esercizio sociale ed entro un mese dall'inizio degli stessi.
(ex art. 9)
- 5. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano
al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea
entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali
tesserati, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il
Presidente regionale.
- 6. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile.
- 7. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto
prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.9)
- 8. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa,
i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito
inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli
organi disciplinari e di giustizia.
- 9. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico
finanziario consuntivo(ex art.9)
- 10. Approva i regolamenti. (ex art.9)
- 11. Approva i programmi annuali di attività
- 12. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro
modifiche e integrazioni.
Art. 64 Il Consiglio direttivo regionale
- 1. E' eletto dal Congresso regionale tra i soci individuali
dell'associazione ed è composto da 5 membri (fino a 3 strutture
territoriali presenti sul territorio regionale), da 9 membri (fino a
5 strutture territoriali presenti sul territorio regionale) da 13
membri (fino a 8 strutture territoriali presenti sul territorio
regionale) da 15 membri (oltre 8 strutture territoriali presenti sul
territorio regionale). (ex art.9)
- 2. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la
consigliera regionale di parità, nominata dal Consiglio Direttivo
stesso.
- 3. Mantiene rapporti con la Regione e gli Enti Locali e gli altri
Enti e Istituzioni a carattere regionale.
- 4. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali,
nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati.
(ex art.9).
- 5. Convalida la richiesta dei congressi Provinciali straordinari.
(ex art.9).
- 6. Propone il Commissariamento dei Comitati provinciali e zonali.
- 7. Dà attuazione a quanto previsto dall'art. 40 del presente
Statuto
- 8. Gli altri suoi poteri e funzioni sono quelli descritti all'art
47dello Statuto
Art. 65 Il Presidente regionale
- 1. E' eletto dal Congresso regionale tra i soci individuali
dell'Associazione.
- 2. Ha la rappresentanza legale del Comitato regionale e, nei
confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria
amministrazione. (ex art.9).
- 3. Su specifica delega del Consiglio direttivo regionale, esercita
i poteri di straordinaria amministrazione.(ex art.9).
- 4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice
Presidenti regionali. Nel caso di più Vice presidenti, il più
anziano d'età assume la qualifica di vicario.
•5. Predispone per l'Assemblea regionale il
bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario
consuntivo. (ex art.9).
•6. Assicura che la gestione economico finanziaria
dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio
preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di cui
all'articolo 85.
- 7. Se lo statuto regionale lo prevede, può nominare un segretario
amministrativo, che assolve i compiti di cui ai due precedenti comma
- 8. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente
vicario, che ne assume tutti i poteri. (ex art.9).
Art. 66 Il Collegio regionale dei Revisori Contabili
- 1. E' eletto dal Congresso regionale ed è insediato dal presidente
del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 48 al quale si rimanda per
composizione e funzioni..
- 3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei
Revisori o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili (ex art.9).
- 4. Il Collegio predispone per l'Assemblea regionale una relazione
scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto
economico finanziario consuntivo annuali. (ex art.9).
- 5. Presenta all'Assemblea Congressuale regionale una relazione
scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio. (ex art.9).
Art. 67 Il Collegio regionale dei Probiviri:
- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso
regionale ed insediato dal presidente regionale entro 15 giorni
dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 49 al quale si rimanda per
composizione e funzioni..
- 3. E' competente in primo grado circa le questioni disciplinari
dei dirigenti provinciali che non siano anche dirigenti nazionali e
con eccezione delle questioni disciplinari di competenza dei
competenti organismi sportivi. (ex art.9).
- 4. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che
dovessero insorgere tra il Comitato regionale e i soci collettivi
affiliati aventi sede sul territorio regionale.
- 5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio
nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento
di cui all'articolo 85.
Art. 68 Il Collegio regionale dei garanti
- 1. E' organo di garanzia e di giurisdizione interna, eletto dal
Congresso regionale ed insediato dal presidente regionale entro 15
giorni dalla sua elezione.
- 2. E' competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi
in primo grado dal Collegio Provinciale dei Probiviri
- 3. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che
dovessero insorgere tra il Comitato regionale e i Comitati
provinciali aventi sede sul territorio regionale, nonché circa
quelle che dovessero insorgere tra Comitati provinciali della stessa
Regione.
- 4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio
nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento
di cui all'articolo 85.
- 5. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 49.
Capo X Organi Nazionali
Art. 69 Il Congresso nazionale
- 1. E' il massimo organo dell'Associazione e ne determina gli
indirizzi generali di carattere politico e programmatico.(ex
art.11).
- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, entro il 31
marzo dell'anno successivo al quadriennio olimpico ed è celebrato
entro il 30 giugno dello stesso anno. (ex art.11).
- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano
al Presidente nazionale, che provvederà alla convocazione del
Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro
i successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri della Direzione
Nazionale. (ex art.11).
- 4. Sia in via ordinaria che straordinaria, il Congresso è
convocato dal Presidente Nazionale ed indetto dalla Direzione
Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale. (ex art.11). L'avviso di
convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e
l'ordine del giorno.
- 5. Si celebra secondo le norme previste dal regolamento
congressuale di cui all'art. 85 del presente statuto.
- 6. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i
delegati eletti dai Congressi Provinciali secondo quanto previsto
dal presente Statuto e con le modalità del regolamento di cui
all'art. 85 (ex art. 11)
- 7. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei delegati ed in seconda convocazione il Congresso è valido
qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile. (ex art.11)
- 8. Il Congresso Nazionale elegge con votazioni separate, che
possono però svolgersi anche contestualmente
- § il Presidente Nazionale,
- § la Direzione Nazionale
- § il Consiglio Nazionale
- § il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili e il suo
Presidente.
- § il Collegio Nazionale dei Probiviri
- § il Collegio Nazionale dei Garanti
- § Il Procuratore Sociale
- 9. Verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario
consuntivo. (ex art.11)
- 10. Approva lo Statuto Nazionale e le sue modifiche e
integrazioni, con le modalità di cui all'art. 82. (ex art.11).
Art. 70 Il Consiglio nazionale
- 1. E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati
collettivi e individuali, garante dell'attuazione delle linee
programmatiche approvate dal Congresso. (ex art.12).
- 2. E' eletto dal Congresso nazionale tra i propri delegati, ed è
insediato dal Presidente nazionale il giorno stesso della sua
elezione (ex art.12).
- 3. E' composto da un numero di 81 membri effettivi. Sono altresì
eletti dal Congresso 25 membri supplenti(ex art.12).
- 4. Elegge al suo interno un presidente, scelto tra i membri del
Consiglio stesso
- 5. Sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a
mancare per dimissioni, decadenza o altre cause, scegliendo in base
alla graduatoria di elezione. (ex art.12).
- 6. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30
aprile e il 30 novembre su convocazione del suo Presidente, sentito
il Presidente dell'Associazione. (ex art.12).
- 7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano
al suo Presidente la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la
maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, o il Presidente
nazionale. (ex art.12).
- 8. La convocazione dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla
richiesta e la celebrazione entro i successivi 15 giorni,
- 9. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti ed in seconda convocazione il Consiglio è valido
qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile. (ex art.12).
- 10. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto
prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.12).
- 11. Entro il 30 novembre di ogni anno (ex art.13) approva i
programmi annuali di attività e il bilancio preventivo dell'anno
successivo (ex art.12).
- 12. Entro il 30 aprile di ogni anno (ex art.13) approva il
rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente (ex
art.12).
- 13. Il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio
preventivo devono essere corredati dalla Relazione del Collegio
Nazionale dei Revisori Contabili(ex art.12).
- 14. A norma dell' art. 28 comma 2 dello Statuto CONI, il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo devono essere presentati al
CONI entro i termini dallo stesso previsti. (ex art.12)
- 15. Ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dalla
Direzione nazionale.
- 16. Approva i regolamenti predisposti dalla Direzione Nazionale e
tutti gli altri regolamenti previsti dal presente statuto. (ex
art.12)
- 17. Su delega del Congresso, approva le modifiche e integrazioni
allo statuto nazionale di cui all'articolo 84 comma 3.
- 18. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal
regolamento di cui all'articolo 85
Art. 71 La Direzione Nazionale
- 1. E' l'organo di gestione dell'Associazione; attua le linee
programmatiche approvate dal Congresso. (ex art.13).
- 2. E' eletta dal Congresso nazionale tra i soci individuali
dell'associazione ed è insediata dal presidente nazionale entro 15
giorni dalla sua elezione. (ex art.13).
- 3. E' composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e
da un numero di 12 membri effettivi.
- 4. Sostituisce con i primi dei non eletti i propri membri venuti a
mancare per dimissioni, decadenza o altre cause, scegliendo in base
alla graduatoria di elezione.
- 5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi (ex art.
13).
- 6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano
al suo Presidente, che provvederà alla convocazione della Direzione
entro 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati
aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Consiglio
Nazionale, o un terzo dei suoi componenti, o il Presidente
nazionale. (ex art.13)..
- 7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal
Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 85 (ex art.13)..
- 8. Per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza
della maggioranza dei membri. (ex art.13)..
- 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto
di chi presiede. Nelle votazioni relative alle persone vota a
scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta. (ex
art.13).
- 10. Ai lavori della Direzione partecipano, senza diritto di voto,
il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il
Presidente della Commissione di Parità e il Segretario
Amministrativo. (ex art.13).
- 11. Inoltre partecipano i membri del Collegio Nazionale dei
Revisori Contabili nella loro funzione tecnica. (ex art.13).
- 12. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili
operativi per quanto di loro competenza. (ex art.13).
- 13. Tra i propri membri effettivi, elegge, su proposta del
Presidente, uno o più Vice Presidenti. (ex art.13)
- 14. Nel caso di più Vice Presidenti, il più anziano di età assume
la qualifica di vicario. (ex art.13)..
- 15. Su proposta del Presidente, può inoltre eleggere un Segretario
Amministrativo(ex art.13)
- 16. Nomina la Commissione Verifica Poteri per il Congresso
nazionale. (ex art.13)
- 17. Nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi
esterni. (ex art.13)
- 18. Assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori
definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai
contratti o al regolamento di cui all'art 85 (ex art.13)
- 19. Decide gli strumenti informativi cui dotarsi e nomina il
Direttore degli organi di stampa anche on-line . (ex art.13)
- 20. Definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i
Responsabili, approvandone i relativi progetti e i budget correlati;
(ex art.13)
- 21. Delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei
comparti operativi. (ex art.13)
- 22. Accoglie o meno le domande di affiliazione dei Circoli. (ex
art.13)
- 23. Approva i patti associativi di livello nazionale e le
convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed
organizzate sul territorio, disciplinandone le forme di
affiliazione, di adesione e di collaborazione. (ex art.13)
- 24. Approva la costituzione di appositi Enti collaterali e
Associazioni secondo le finalità di cui all'art. 10 (ex art.13)
- 25. Decide il commissariamento delle strutture periferiche secondo
i criteri di cui all'art 41 del presente statuto(ex art.13)
- 26. Entro il 30 novembre di ogni anno esprime il proprio parere
motivato sui programmi di attività e sul Bilancio
economico-finanziario preventivo dell'anno seguente, e li sottopone
al Consiglio nazionale per l'approvazione. (ex art.13)
- 27. Entro il 30 aprile di ogni anno esprime il proprio parere
motivato sul Rendiconto economico-finanziario consuntivo, e lo
sottopone al Consiglio nazionale per l'approvazione. (ex art.13).
- 28. Approva le variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre
obbligatoriamente alla prima riunione utile del Consiglio nazionale
per la loro ratifica.
- 29. Predispone i Regolamenti dell'Associazione. (ex art.13)
- 30. Concede l'amnistia e l'indulto. (ex art.13)
- 31. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal
regolamento di cui all'articolo 85
Art. 72 Il Presidente dell'Associazione
- 1. E' eletto dal Congresso nazionale, tra i soci individuali
dell'associazione. .(ex art.14)
- 2. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica
dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. (ex
art.14)
- 3. Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri
di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale,
di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire
conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.(ex art.14)
- 4. Convoca e presiede la Direzione Nazionale. (ex art.14)
- 5. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca di uno o
più Vice presidenti.
- 6. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca dei
componenti l'Ufficio di Presidenza.
- 7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice
Presidente più anziano di età, che ne assume tutti i poteri. (ex
art.18)
Art. 73 Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
- 1. E' eletto dal Congresso nazionale ed è insediato dal presidente
del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione. (ex art.15).
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 48
- 3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei
Revisori o all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili (ex art. 15).
- 4. Il Collegio predispone per il Consiglio Nazionale una relazione
scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto
economico finanziario consuntivo annuali. (ex art.15).
- 5. Presenta all'Assemblea Congressuale Nazionale una relazione
scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio (ex art.15).
- 6. Esercita inoltra il controllo sulla rendicontazione delle
strutture periferiche in materia di contributi direttamente o
indirettamente ricevuti dalle stesse da parte del CONI.
Art. 74 Il Collegio Nazionale dei Probiviri
- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso
nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni
dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. E', competente in primo grado circa le questioni disciplinari
relative ai dirigenti regionali e nazionali e le controversie delle
strutture territoriali con quella nazionale. (ex art.17).
- 4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio
nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento
di cui all'articolo 85
- 5. E' inoltre demandato al Collegio il tentativo obbligatorio di
conciliazione di controversie tra le parti prima del loro ricorso al
Collegio Arbitrale.
Art. 75 Il Collegio Nazionale dei Garanti
- 1. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna eletto dal Congresso nazionale ed insediato
dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.(ex
art.16).
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. Al Collegio sono demandate, in seconda istanza, le controversie
delle strutture territoriali con quelle nazionali e i ricorsi
presentati sulle decisioni del Collegio Regionale dei Garanti e del
Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le procedure previste dal
Regolamento di cui all'articolo 85 (ex art.16).
Art. 76 Il Procuratore sociale
- 1. E' eletto dal Congresso, che lo sceglie fra candidati in
possesso di provate capacità e moralità. (ex art.16).
- 2. Egli può anche essere non tesserato per l'Associazione, deve
essere in regola con le norme di carattere generale di cui
all'articolo 49 del presente statuto e non può ricoprire altri
incarichi all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello.
- 3. Al procuratore sociale sono affidate le funzioni inquirenti e
requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e
garanzia interna, come previsto dalle norme CONI e dall'articolo 26
del presente statuto. (ex art.17).
- 4. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia
associativa sia in quella sportiva, come previsto dagli articoli 27
e 28 del presente statuto.
- 5. Promuove le istanze di riabilitazione, grazia, amnistia e
indulto, come previsto dagli articoli 29,30 e 31 del presente
statuto
- 6. Nomina i componenti del collegio arbitrale nei casi previsti
dall'articolo 33 del presente statuto.
Capo XI Altri Organismi Nazionali
Art. 77 L'Ufficio di Presidenza
- 1. E' composto da 4 membri eletti dalla Direzione Nazionale su
proposta del Presidente Nazionale, tra i soci individuali
dell'associazione (ex art.13).
- 2. Di esso fanno inoltre parte il Presidente e il o i Vice
Presidenti nazionali. (ex art.13)
- 3. E' convocato dal Presidente dell'associazione.
- 4. Coadiuva il Presidente dell'associazione nel predisporre i
lavori della Direzione nazionale, e collabora alla redazione
dell'ordine del giorno.
- 5. Si incarica di far realizzare operativamente i deliberati della
stessa Direzione.
- 6. Si riunisce di norma ogni due mesi e comunque sempre prima di
ogni riunione della Direzione nazionale.
- 7. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal
regolamento di cui all'articolo 85
Art. 78 Il Presidente del Consiglio Nazionale
- 1. E' eletto dal Consiglio nazionale tra i membri del Consiglio
stesso,
- 2. Insedia, convoca, sentito il presidente dell'associazione, e
presiede le riunioni del Consiglio nazionale.
- 3. Partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e
dell'ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.
Art. 79 Il Segretario Amministrativo
•1. E' eletto dalla Direzione nazionale, su proposta del
suo Presidente, tra i soci individuali dell'associazione. (ex
art.13)
- 2. In accordo con il presidente dell'associazione, ogni anno
predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo
stesso e il rendiconto economico finanziario consuntivo, da
sottoporre alla valutazione della Direzione nazionale e
all'approvazione del Consiglio nazionale.(ex art.14)
- 3. Assicura che la gestione economico finanziaria
dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio
preventivo, e i criteri approvati con i regolamento di cui
all'articolo 85
- 4. Se non eletto, i suoi poteri sono in capo al Presidente
Nazionale.
Art. 80 La Conferenza delle strutture territoriali
periferiche
- 1. E' formata dai Presidenti delle strutture territoriali
periferiche;
- 2. E' un organo consultivo che esprime pareri e proposte su tutte
le materie di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionali.
- 3. Si riunisce almeno una volta l'anno, anche per raggruppamenti
geografici.
- 4. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Art.81 La Commissione di Parità
- 1. E' istituita a livello nazionale la Commissione di Parità, che
ha l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la
partecipazione femminile alla vita dell'Associazione attraverso la
creazione di una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di
scambi di esperienze, competenze, saperi, attività organizzative,
professionali e politiche.
- 2. Nella rete ogni donna potrà scambiare informazione, formazione
e sostegno.
- 3. La Commissione proporrà progetti ed iniziative locali,
nazionali ed internazionali, specifici e trasversali ad altri
settori ed in piena collaborazione con essi.
- 4. La Commissione nomina al suo interno un Presidente
Capo XII Varie e finali
Art.82 Principi ispiratori e validità ai fini sportivi delle
modifiche e integrazioni
- 1. Il Testo del presente statuto è stato coordinato, ai fini
sportivi, con le modifiche intervenute in conformità alle
disposizioni di Legge, allo Statuto CONI ed ai principi fondamentali
per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal
CONI.
- 2. E' sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta
Nazionale del CONI. (ex art.28)
- 3. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera m) dello Statuto del CONI,
le modifiche che vengono apportate al presente Statuto ai fini
sportivi, entrano in vigore dopo l'approvazione delle stesse da
parte della Giunta Nazionale CONI
Art.83 Carta dei Valori
- 1. L'associa si dota di una Carta dei Valori, approvata dal
Congresso Nazionale.
Art.84 Modifiche statutarie
- 1. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in
prima e seconda convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti.
- 2. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti.
- 3. Su delibera del Congresso, il Consiglio Nazionale può essere
delegato, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad
apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi
dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum
stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari
esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. (ex
norma transitoria)
- 4. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte
all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
(ex art.28)
Art.85 Regolamenti
- 1. Entro un anno dall'approvazione del presente statuto,
l'Associazione si dota di uno o più regolamenti necessari a
disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
- 2. In particolare essi disciplinano almeno le seguenti materie:
- Utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione;
- Adesione all'AICS di altre associazioni;
- Modalità di adesione dei soci collettivi e dei soci individuali e
adempimenti connessi;
- Modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali;
- Procedure per il rifiuto, la revoca e la radiazione delle adesioni
dei soci collettivi e di quelli individuali;
- Procedure per l'amministrazione della giustizia all'interno
dell'Associazione;
- Procedure per il ricorso agli organi giurisdizionali;
- Procedure per lo svolgimento dei procedimenti che coinvolgono i
dirigenti nazionali;
- Procedure per il commissariamento delle strutture periferiche;
- Norme per lo svolgimento dei congressi, nel rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne e della tutela delle minoranze;
- Norme per l'attribuzione del numero di voti ai delegati e il
conferimento delle deleghe;
- Modalità di funzionamento degli organi nazionali e principi per il
funzionamento di quelli territoriali;
- Regolamento di contabilità;
- 3. I regolamenti sono predisposti dalla Direzione Nazionale e
approvati dal Consiglio Nazionale.
Art.86 - Scioglimento
- 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal
Congresso Nazionale in sessione straordinaria. Si applicano in
materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.
- 2. Il quorum necessario alla validità del Congresso è dato dalla
presenza della maggioranza degli aventi diritto..
- 3. Il Congresso decide la destinazione dei beni patrimoniali
dell'Associazione per finalità sociali, secondo gli scopi statutari
dell'AICS.
- 4. Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o
Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL
460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 5. A tal fine il Congresso nominerà un Collegio dei Liquidatori.
- 6. Il quorum necessario per la nomina del Collegio dei liquidatori
è lo stesso necessario per la validità del Congresso. (ex art.24).
Norme transitorie
a) I comitati interprovinciali costituiti alla data
dell'approvazione del presente statuto, devono, in coincidenza con
la celebrazione del loro primo congresso successivo all'approvazione
del presente statuto, e nel rispetto delle norme fissate dallo
stesso, costituirsi in tanti comitati provinciali quant'è il numero
delle Province che essi raggruppavano, ognuno dotato dei propri
organi.
b) In prima applicazione, il regolamento per lo svolgimento dei
congressi di cui all'art.85 del presente statuto, è approvato dal
Congresso Straordinario indetto per il giorno 20 dicembre 2008.
c) Il Congresso autorizza il Consiglio nazionale ad apportare
modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello
Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum
stabilito dall'articolo 84 del presente Statuto, quelle originate da
particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi
previste
d) Le strutture periferiche, entro un anno dall'approvazione del
presente statuto, devono armonizzare i loro statuti e regolamenti
alle prescrizioni dello stesso, e trasmettere alla Direzione
nazionale copia degli statuti e dei regolamenti approvati dai
competenti organi